L'ASSOCIAZIONE
Articolo 13 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell'Avis Comunale di S. Maria C. V., costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi ………….. euro.
2. Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a - il reddito del patrimonio;
b - i contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c - i contributi di Organismi internazionali;
d - i rimborsi derivanti da Convenzioni;
e - le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di soggetti pubblici o privati che, condividendone gli scopi, vogliono il potenziamento dell'Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f - ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali di cui all’articolo 3 comma 2 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'amministrazione, utilizzo ed investimento dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.
4. È vietato all'Associazione distribuire, anche indirettamente, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione e/o la destinazione non siano imposte per legge.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea Comunale degli Associati che nella stessa seduta approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente
Articolo 15 - CARICHE
1. Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
3. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi; nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti in base alle norme di cui all’articolo 10 comma 9, 10 e 12 del presente Statuto, salvo che i suddetti mandati siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
4. Lo Statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
Articolo 16 - ESTINSIONE O SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'Avis Comunale di S. Maria C. V. può avvenire, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e/o pendenze e sentito l'organo di controllo di cui alla Legge n. 662/1996, i beni residui saranno devoluti all'Avis Provinciale o equiparata sovraordinata o ad altra Organizzazione che persegue analoghe finalità.
Articolo 17 - RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del relativo Regolamento dell'AVIS Nazionale, dello Statuto dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale o equiparata sovraordinate nonché quelle del codice civile e delle altre normative vigenti in materia ed in particolare alla Legge n. 266/1991 e al Decreto Legislativo n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 18 - NORME TRANSITORIE
1. Nelle more dell'approvazione del presente Statuto nei modi e tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'AVIS Nazionale.
2. I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico, salvo dimissioni o altro personale impedimento, fino alla scadenza naturale del loro mandato triennale.
3. Nel computo dei mandati di cui all’articolo 15 comma 2 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
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